venerdì 28 novembre 2008

Tutela Medico-Sportiva

Nei giorni 21-25-28 novembre 2008, circa 30 ragazzi dei gruppi Esordienti e Giovanissimi dell' A.S.D. Gioventù Lesinese sono stati accompagnati dai propri Istruttori presso il Presidio Ospedaliero "Teresa Masselli Mascia", Servizio Medicina dello Sport ASL FG/1 di San Severo per effettuare le visite mediche per l'idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Si pubblicano qui di seguito alcuni articoli della normativa in materia di Tutela Medico-Sportiva per portare a conoscenza i genitori e calciatori stessi dell'importanza del rispetto delle regole che disciplinano lo sport.
I tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine di accertare la propria idoneità all'attività sportiva.
L'accertamento dell'idoneità generica è richiesto per i calciatori di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti.
Per i calciatori che durante la stagione sportiva compiono anagraficamente il 12° anno di età, come stabilito dal Consiglio Federale, c'è l'obbligo dell'accertamento dell'idoneità specifica all'attività sportiva agonistica. Le società debbono rigorosamente attenersi alle disposizioni di legge ed alla vigente normativa federale. (art. 43, punti 2 e 5 N.O.I.F.)

Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica
Art. 1 - Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva
agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono. La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti sportivi riconosciuti. Devono sottoporsi altresì ai controlli di cui sopra i partecipanti ai Giochi della Gioventù per accedere alle fasi nazionali.

Art. 2 - L'accertamento di idoneità, relativamente all'età ed al sesso, per l'accesso alle singole attività sportive agonistiche viene determinato dai medici di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge n. 33/80, sulla base della valutazione della maturità e della capacità morfofunzionale e psichica individuale, tenuto conto delle norme stabilite dalle Federazioni sportive nazionali e, per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello nazionale, dal Ministero della pubblica istruzione.
Articolo 3 - Ai fini del riconoscimento dell'idoneità specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B di cui all'allegato 1 del presente decreto, con la periodicità indicata nelle stesse tabelle. II medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico. Gli sport non contemplati nelle sopracitate tabelle sono assimilati, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quello che, tra i previsti, presenta maggiore affinità con il prescelto dall'interessato. Nel
caso in cui I'atleta pratichi più sport, deve sottoporsi ad una sola visita di idoneità con periodicità annuale. La visita sarà, nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport.

Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica
Art. 1. Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche: a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti dì promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai Giochi della gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale. Art. 2. Ai fini della pratica delle attività sportive non agonistiche i soggetti di cui al precedente art. 1 devono sottoporsi, preventivamente e con periodicità annuale, a visita medica intesa ad accertare il loro stato di buona salute. In caso di motivato sospetto clinico, il medico ha facoltà di richiedere accertamenti specialistici integrativi, rivolgendosi anche al personale sanitario e alle strutture di cui all'art. 5, ultimo comma della legge n. 33/80. La certificazione di stato di buona salute riscontrato all'atto della visita medica deve essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato I.
Art. 3. La certificazione di cui al precedente art. 2 è rilasciata ai propri assistiti dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di libera scelta, a sensi dell'art. 23 dei rispettivi accordi collettivi vigenti.

1 commento:

Fabrizio1 ha detto...

Dp il pareggio di Torremaggiore bisogna assolutamente battere i Tre Casali...e nn sottovalutarli x il semplice motivo k hanno 0 punti...siamo sulla buona strada...se continuiamo cosi si puo migliorare la posizione dello scorso anno...buona fortuna a ttt...cia